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Cosa devo sapere

Dove trovo le aste immobiliari?

La cancelleria che si occupa delle aste immobiliari si trova al primo piano del Tribunale di Bolzano, entrata lato Corso Italia stanze 14, 15 e 16.

Le aste immobiliari vengono pubblicate sui quotidiani "Alto Adige" e "Dolomiten" e sui settimanali "FF".

Si può anche contattare il delegato che spiegherà le modalità di svolgimento dell'asta e potrà far visionare l'immobile.

Cosa devo fare se trovo qualcosa che mi interessa?

Leggete attentamente l'intera perizia relativa all'immobile che interessa, che può essere scaricata da Internet.

Per visionare l'immobile potete rivolgerVi al delegato nominato dal giudice. Se successivamente intende partecipare deve depositare la domanda di partecipazione.

Cos'è la domanda di partecipazione? Dove la trovo? A chi e quando devo depositarla?

La domanda di partecipazione è un modulo da compilare con i propri dati anagrafici, gli estremi dell'asta a cui si intende partecipare ricavandoli dall'inserzione sul giornale o sui siti (portalevenditepubbliche.giustizia.it e www.tribunale.bolzano.it) e il prezzo che si intende offrire.

Il modulo deve essere bollato con una marca da 16,00 euro e può essere scaricato dal sito.

IMPORTANTE: la domanda di partecipazione deve essere firmata dalla persona che intende acquistare e alla quale successivamente verrà intestato l'immobile.

Non è possibile partecipare in nome e per conto di un'altra persona a meno che non si sia in possesso di una procura notarile o non partecipi un legale "per persona da nominare".

Alla domanda di partecipazione va allegato un assegno circolare intestato a "esecuzione immobiliare n.", del 10% del prezzo offerto (sull'assegno vedi il successivo chiarimento).

Il tutto deve essere presentato in busta chiusa, con su scritta la data della vendita, il nome del giudice ed il nome di chi deposita; non si deve indicare l'asta alla quale si intende partecipare.

Le buste verranno successivamente aperte dal Giudice il giorno dell'asta.

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Cancelliere entro le ore 12:00 del giorno precedente all'asta.

ATTENZIONE: La domanda di partecipazione è irrevocabile, ovvero non sarà possibile ritirare la propria offerta.

Nel caso in cui, quindi, si sia unici offerenti si sarà costretti ad acquistare, pena la perdita della cauzione (assegno del 10%).

Per ulteriori dettagli rivolgerVi al delegato nominato dal giudice.

A cosa serve l'assegno richiesto?

L'assegno del 10% viene richiesto a titolo di cauzione ed, in caso di acquisto, verrà successivamente scalato dal prezzo di aggiudicazione finale.


 

Ma la tassa di registro è così alta?

Se ha diritto all'agevolazione fiscale per la prima casa può presentare l'apposita domanda al momento del saldo del prezzo.

Ulteriori informazioni sull'argomento e sulle agevolazioni edilizie in Provincia di Bolzano sulla su indicata pagina Intenet.

Altre agevolazioni fiscali sono previste per gli agricoltori, informazioni presso l'ufficio proprietà coltivatrice 0471415030 o 0471415031.

Se non acquisto perdo questo assegno o parte di esso?

Le verrà restituito il giorno stesso dell'asta in presenza del delegato. Le uniche spese perse consistono nel bollo da 16,00 euro applicato alla domanda.


 

Come si svolge l'asta?

L'asta si svolge in un aula delle udienze ed è pubblica.

Il delegato aprirà le buste, chiamerà gli offerenti e comunicherà i prezzi offerti.

Sarà sempre possibile, anche in sede d'asta, offrire un prezzo superiore all'importo maggiore, rispettando in ogni caso un aumento minimo, comunicato dal delegato.

In caso di aggiudicazione cosa devo fare?

Alla fine dell'asta il delegato Le indicherà quali documenti produrre.

IMPORTANTE: il saldo del prezzo dovrà avvenire entro 60 giorni dal giorno dell'asta, pena la perdita della cauzione (assegno 10%). Contemporaneamente deve versare un importo del 15 % del prezzo di aggiudicazione per le spese, l'importo non utilizzato le verrà restituito.

L'immobile che acquisto mi viene trasferito libero da ogni aggravio?

Verranno cancellate tutte le ipoteche e i pignoramenti, anche se il prezzo offerto non sarà sufficiente a soddisfare tutti i creditori.

IMPORTANTE: eventuali usufrutti, diritti di abitazione o contratti di locazione stipulati prima del pignoramento non si cancelleranno con la vendita.

Per quanto riguarda, invece, la cancellazione di eventuali vincoli provinciali, bisognerà rivolgersi in al competente ufficio provinciale, telefono 0471415600 o 0471415601 prima di presentare la domanda di partecipazione.

Consigliamo di leggere con attenzione la perizia per controllare l' esistenza di tali aggravi.

Ma se l'immobile è occupato dal debitore come mi devo comportare dopo l'acquisto?

Nel caso sopra indicato, sarà osservata la disciplina del novellato art. 560 cpc, secondo cui:

Art. 560 (Modo della custodia)
[I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
[II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.
[III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
[IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
[V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
[VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
[VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
[VII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.
 

Le eventuali spese di condominio non pagate sono a carico dell'aggiudicatario per l'anno in corso e per quello precedente.