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Modalità presentazione offerte: Fallimenti
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE FALLIMENTARI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
- Le offerte di acquisto nelle vendite senza incanto dovranno essere presentate in busta chiusa, indirizzata alla Cancelleria dei fallimenti del Tribunale di Bolzano, entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita. Sulla busta deve essere annotato, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dei fallimenti o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis c.p.c. e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Nessuna altra indicazione -né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l’offerta né l’ora della vendita o altro- deve essere apposta sulla busta. Tutte le buste contenenti offerte di acquisto per beni che vengono venduti il medesimo giorno sono aperte dal Giudice, in presenza del Cancelliere, il quale annota negli appositi registri gli estremi dell’offerente e degli assegni allegati all’offerta, all’inizio dell’udienza, in occasione della vendita senza incanto. Gli offerenti sono successivamente chiamati nominativamente nel corso della procedura cui si riferisce l’offerta presentata e vengono identificati mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
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L’offerta dovrà contenere:
- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Qualora il bene acquistato debba essere escluso dalla comunione dei beni, il coniuge dell’aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione prevista dall’art. 179, ultimo comma c.c., prima della pronuncia del decreto di trasferimento. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’ordinanza di vendita, a pena di inefficacia dell’offerta; dell’offerta;
- il termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita. In mancanza di indicazione del termine, si intende che esso è di 60 giorni dalla aggiudicazione. Sono inefficaci offerte che prevedano un termine di pagamento superiore a 60 giorni.
- l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e dei dati tavolari relativi all’immobile per cui viene presentata l’offerta.
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All’offerta dovrà essere allegato unicamente un assegno circolare non trasferibile intestato al curatore, con indicazione “procedura fallimentare n.”, seguita dal numero della procedura fallimentare (ad esempio “procedura fallimento n. 5/2009”) per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. La cauzione sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto o decadenza dall’aggiudicazione; l’assegno sarà restituito al termine dell’udienza fissata per l’esperimento della vendita, se l’offerente non risulterà aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà versare, unitamente al conguaglio del prezzo di aggiudicazione, un importo corrispondente al 15% del prezzo di aggiudicazione, quale importo approssimativo delle spese di vendita. Il Giudice dei fallimenti non emetterà il decreto di trasferimento nel caso in cui il predetto importo per spese di vendita non sia stato depositato.
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L’offerta presentata è irrevocabile nei limiti previsti dall’art. 571 c.p.c.. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. La persona indicata nella offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata; l’aggiudicazione potrà comunque essere effettuata anche a favore dell’offerente non comparso all’udienza, qualora si tratti di unica offerta o di offerta più alta. L’offerente non comparso all’udienza non ha diritto di partecipare alla eventuale gara che il giudice effettui, alla medesima udienza, in presenza di più offerenti.
Se all’asta non compare personalmente chi ha sottoscritto l’offerta, la persona che si presenta all’udienza deve esibire una delega (semplice) e fotocopia di un documento di identità dell’offerente.
La partecipazione all’asta con offerta per persona da nominare è valida solamente con l’assistenza di un procuratore legale. La dichiarazione di nomina della persona per la quale è stata fatta l’offerta, si fa in cancelleria entro tre giorni dalla data dell’incanto, depositando il mandato (art. 583 c.p.c.).
L’offerta è fatta a mezzo di mandatario munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio concernente l’esplicita indicazione del bene da acquistare (art. 579,2°comma c.p.c.). - In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero, in caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà la somma versata a titolo di cauzione. Qualora si tratti di procedura fallimentare relativa a crediti fondiari, parte del prezzo -che sarà successivamente indicata-, corrispondente al credito dell’Istituto di Credito fondiario, per capitale, accessori e spese, sarà versata direttamente al creditore fondiario.
- In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nel caso che vengano presentate offerte di uguale importo, non superate nel corso della gara da un’offerta più alta, l’aggiudicazione sarà effettuata estraendo a sorte uno tra gli offerenti che hanno presentato le offerte di uguale importo. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
- Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, l’aggiudicatario o l’istituto bancario devono trasmettere copia del relativo contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria prima dell’emissione del decreto di trasferimento e nel decreto di trasferimento sarà indicato tale atto.
CONDIZIONI DELLA VENDITA
- La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore- , per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
- L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie, dall’annotazione della sentenza di fallimento e dalle annotazioni dei pignoramenti relativi alla procedura fallimentare/esecutiva nel cui ambito è avvenuta l’aggiudicazione. Se esistenti al momento della vendita, le eventuali iscrizioni ipotecarie e le annotazioni dei pignoramenti predetti saranno cancellate a spese e cura della procedura.
- Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell’aggiudicatario.
- La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data del decreto di trasferimento, e in ogni caso non prima del versamento dell’intero prezzo e dell’importo delle spese, diritti ed oneri conseguenti al trasferimento;
- Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.
Bolzano, 30/9/11
Il Giudice Delegato