Tribunale di Bolzano
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Attribuzione di cognome
Cos'è
Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Nel caso di minore età del figlio, i genitori devono presentare istanza al Tribunale competente, cioè al Tribunale del luogo di nascita del figlio, che deciderà circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Il Tribunale deciderà con un provvedimento emesso in Camera di Consiglio
Normativa
Art. 262 codice civile
Chi può richiederlo
I genitori possono presentare istanza.
Il ricorso dovrà essere firmato innanzi al cancelliere, previa esibizione del documento di identità in corso di validità.
Come si richiede e documenti necessari
Al ricorso si devono allegare:
- atto di nascita del minore
- dichiarazione congiunta d’assenso per l’attribuzione di cognome del minore
- certificato di residenza del minore
Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.
Dove si richiede
Tribunale di Bolzano
Cancelleria Volontaria Giurisdizione (III° piano, stanza n.10 – lato Corso Italia)
Quanto costa
Dal 1° gennaio non è più ammesso il pagamento di contributi o marca ex art.30 TU 115/02 tramite marche da bollo
Ricevuta di pagamento pari a Euro 27,00