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Autorizzazioni del Giudice tutelare relative a minori

COSA SONO?

I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.

È necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice tutelare per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, come per esempio:

  • alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte
  • accettare o rinunciare a eredità o legati
  • accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 320 c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLE?

I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale.

COME SI RICHIEDONO E DOCUMENTI NECESSARI

Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare:

  • un ricorso debitamente compilato e motivato
  • la nota di iscrizione a ruolo
  • la necessaria documentazione giustificativa (p. es. l’offerta della banca relativa all’investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare ecc.)

DOVE SI RICHIEDONO?

Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza del minore.

A Bolzano:

Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano
Cancelleria Giudice Tutelare – 3° piano (lato Corso Italia)
 

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

È invece soggetto:

  • al pagamento da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art.30 D.P.R. 115/02)
  • ai diritti di copia e di certificato previsto dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

 

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