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Certificato di eredità

COS’È?

Il certificato di eredità (o di legato) è un provvedimento che viene emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta degli eredi (o legatari) e costituisce il presupposto necessario per poter intavolare, a nome degli eredi (o legatari), gli immobili caduti in successione.

Il ricorso a tale procedura è necessario solo per gli immobili siti nelle Province di Bolzano, Trento, Trieste e Gorizia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 13 ss. R.D. 28 marzo 1929, n. 499

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

Eredi e legatari, nonché i terzi interessati nel caso previsto dall’art. 13-bis R.D. 28 marzo 1929, n. 499.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Deve essere presentato un ricorso con relativa nota di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria delle Successioni (ovvero mediante deposito telematico in PCT) con la firma degli eredi autenticata necessariamente o da un notaio o da un avvocato munito di procura alle liti, procura parimenti munita di autentica delle firme realizzata dal difensore.
Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti, che variano a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria:
  • certificato di morte
  • denuncia di successione depositata
  • copia autentica del testamento
  • stato di famiglia storico del defunto con indicazione della parentela: qualora l’anagrafe comunale dovesse rilasciare lo stato di famiglia storico del defunto privo dell’indicazione dei rapporti di parentela ovvero munito dell’indicazione dei rapporti di parentela, ma riferiti a soggetto diverso dal “de cuius” (es. marito della defunta), occorrerà integrare la documentazione depositando certificati di nascita con indicazione dei genitori e certificati di matrimonio ovvero atti di stato notorio ricevuti da pubblico ufficiale (NON AUTOCERTIFICAZIONE);
  • stato di famiglia storico dei chiamati rinuncianti e dichiarazione di rinuncia
  • estratto tavolare degli immobili (se viene richiesto l’accertamento dell’acquisto di un diritto di abitazione a norma dell’art. 540 c. 2 c.c. ovvero in caso di assegnazione di diritti reali su beni immobili con testamento)
  • per i richiedenti incapaci o a capacità limitata, per i quali l’adempimento è previsto, autorizzazione ad accettare l’eredità ed accettazione espressa;
  • a recepimento della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E dd. 18/4/2016 tutti i documenti allegati alla domanda sono esenti da bollo ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 115/02
Poiché trattasi di procedimento dinnanzi all’Autorità Giudiziaria e non a quella Amministrativa, non sono accettate autocertificazioni.
Quanto al contenuto del ricorso, si rammenta che ai sensi della Legge Tavolare:
  • a) se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva (art. 14);
  • b) se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti più prossimi (art. 15);
  • c) in ogni caso il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere.

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale  competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.

Se la successione si è aperta al di fuori dei territori soggetti a regime tavolare, diviene competente il Tribunale , ove si trova la maggior parte degli immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.

A Bolzano:

Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano
Cancelleria Successioni – 3° piano (lato Corso Italia) stanza 346

 

QUANTO COSTA?

Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.

È soggetto inoltre:

  • al pagamento di € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
  • ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)