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Divorzio congiunto
COS’È?
È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto).
Nelle separazioni giudiziali quando sono trascorsi 12 mesi dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Nelle separazioni consensuali (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale) quando sono trascorsi 6 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
Se tra i due coniugi non sussiste l’accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74
Legge 162/2014 di convesione del D.L. 132/21014.
- Convenzione di negozione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 legge 162/2014)
- Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile (art. 12 Legge 162/2014)
CHI PUÒ RICHIEDERLO?
I coniugi con ricorso congiunto rappresentati da un avvocato difensore (anche uno solo per entrambi i coniugi).
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
È necessario presentare la domanda alla sede principale del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi.
La richiesta va fatta in carta semplice e presentata alla cancelleria del Tribunale competente.
La richiesta si propone con un ricorso, che deve contenere:
- l’indicazione del Tribunale che deve pronunciarsi
- le generalità dei coniugi
- l’oggetto della domanda
- l’esposizione dei presupposti su cui si fonda la domanda di divorzio
- l’indicazione dell’eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio
- le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che dopo la pronuncia di divorzio dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori
All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da un terzo munito di procura speciale notarile).
Documenti da presentare unitamente alla domanda:
- copia integrale o certificato o estratto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio (esente bollo)
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo)
- copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (esente bollo)
- dichiarazione dei redditi (esente bollo)
- nota di iscrizione a ruolo
Non sono ammesse autocertificazioni. I certificati hanno validità di 6 mesi.
DOVE SI RICHIEDE?
Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano
Cancelleria Volontaria Giurisdizione – 3° piano (lato Corso Italia)
QUANTO COSTA?
Il procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato.
È esente da ogni ulteriore imposta o tassa.