salta al contenuto

Amministrazione di sostegno

COS’È?

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.

Per informazioni più dettagliate su questo istituto si segnala il 
PORTALE GIUSTIZIA 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 9 gennaio 2004, n. 6, artt. 404 ss. codice civile

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, ovvero dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona bisognosa.

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita (esente bollo), quello di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell’amministratore di sostegno (esente bollo ex art. 18 DPR 115/02).

Per questo tipo di procedimento non è richiesta l’assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.

DOVE SI RICHIEDE?

Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.

A Bolzano:

Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano
Cancelleria Giudice Tutelare – 3° piano (lato Corso Italia) stanza 346
 

QUANTO COSTA?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.

È invece soggetto:

  • al pagamento di € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02)
  • ai diritti di copia e di certificato previsti dall’art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)