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Tutele
TUTELA GIUDIZIALE
COS’È?
La tutela giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica.
La tutela giudiziale viene aperta in seguito a sentenza di interdizione pronunciata da un Tribunale. Dopo l’apertura della tutela viene nominato un tutore, che è la persona che cura l’interdetto, ovvero che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Per quanto riguarda l’esercizio della tutela e i compiti del tutore si rinvia all’allegato “vademecum per il tutore”, nonché alla scheda informativa 1.2.4 sulle autorizzazioni del Giudice tutelare relative ad incapaci a pagina 39 della presente Guida ai Servizi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
La tutela giudiziale viene aperta d’ufficio dal Giudice tutelare che riceve la sentenza d’interdizione direttamente dal Tribunale che l’ha emessa.
Il ricorso per l’interdizione può essere presentato con l’assistenza di un legale dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal curatore ovvero dal Pubblico Ministero.
Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
La tutela giudiziale viene aperta d’ufficio.
DOVE SI RICHIEDE?
Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano
Cancelleria Giudice Tutelare – 3° piano (lato Corso Italia)
Il ricorso deve essere presentato telematicamente (art. 196 quater disp. Att. cpc) oppure presso uno sportello di prossimità
QUANTO COSTA?
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
È richiesto versamento PAGOPA da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.
MODULI STANDARD
- vademecum per il tutore
- modulo per il rendiconto
TUTELA DEI MINORI
COS’È?
Fino all’età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori.
Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore.
Un minore può restare senza genitori, perché questi sono entrambi deceduti, oppure perché a seguito di condanna penale o di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni i genitori vengono dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale.
Ricevuta la segnalazione, il Giudice tutelare assume le opportune informazioni e decide chi nominare tutore e protutore, scegliendo tra i parenti del minore.
Per quanto riguarda l’esercizio della tutela e i compiti del tutore si rinvia all’allegato “vademecum per il tutore”, nonché alla scheda informativa 1.2.5 sulle autorizzazioni del Giudice tutelare relative a minori a pagina 41 della presente Guida ai Servizi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
La tutela di un minore viene aperta d’ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni o dell’ufficiale di stato civile.
Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
La domanda di apertura della tutela di un minore va presentata direttamente presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.
DOVE SI RICHIEDE?
Al Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.
A Bolzano:
Tribunale di Bolzano, Piazza Tribunale 1 – 39100 Bolzano
Cancelleria Giudice Tutelare – 3° piano (lato Corso Italia)
QUANTO COSTA?
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
È richiesto versamento PAGOPA da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.
MODULI STANDARD
- vademecum per il tutore (Work in progress)
- modulo per il rendiconto (Work in progress)
TUTELA LEGALE
COS’È?
La tutela legale è una pena accessoria, che viene inflitta con sentenza penale.
La tutela legale viene aperta in seguito a sentenza penale che dispone la condanna all’interdizione legale. All’interdetto legale viene nominato un tutore, che è la persona che rappresenta il condannato in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
artt. 343 ss. c.c. e artt. 414 ss. c.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLA?
La tutela legale viene aperta d’ufficio dal Giudice tutelare che riceve la sentenza direttamente dal Tribunale che l’ha emessa.
Il Giudice tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
La tutela legale viene richiesta dalla Procura della Repubblica competente per l’esecuzione della pena.
DOVE SI RICHIEDE?
Presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla residenza o al luogo di detenzione del condannato.